L' A N G O L O      D E L      P O M P O N E 
...By Luca 

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La patente:

Sei mesi per averla cinque minuti per perderla!




Visto che con il mio ducatone sono stato vittima di un auto velox che mi ha immortalato alla velocità di 114 km/h in un tratto di strada ove erano prescritti i 50 km/h  voglio darvi qualche dtritta sulla nefasta e lacunosa legislazione che si nasconde dietro questa famigerata e temuta patente a punti.
 
 

Partiamo dalla vecchia legislazione cioè quella precedente alla riforma del codice della strada ora in vigore.

Chiunque supera di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 328 a Euro 1.311,98. Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a sei mesi

La patente ritirata ad opera dell’organo accertatore (Vigili Urbani, Polizia, Carabinieri e altri) viene inviata alla Prefettura del luogo della commessa violazione insieme al verbale di accertamento della violazione se essa concerne una norma comportamentale, oppure integri gli estremi del reato, cui consegue la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato.

 Il Prefetto stabilisce il periodo di sospensione, graduando fra il minimo e il massimo stabiliti dal codice (in base anche ad eventuali recidive dovute ad analoghe violazioni da parte dell'interessato).
Se il Prefetto non emana il provvedimento di sospensione entro i successivi 15 giorni (art. 218/2° comma) dal ricevimento degli atti, il cittadino può ottenere la restituzione definitiva della patente, con esclusione delle ipotesi che costituiscono reato.

Al termine del periodo di sospensione la patente può essere ritirata presso la Prefettura dal titolare o da un delegato (con delega scritta); oppure,   su richiesta scritta (anche tramite fax contenente copia di un documento di identità), trasmessa al Comando di Polizia Municipale più vicino al luogo di residenza o alla Prefettura di residenza.
La violazione , se fondata, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria, della sospensione, dell'annotazione sulla patente e l'inserimento nell'archivio anagrafico nazionale.

Contro il verbale di accertamento della violazione il contravvenzionato , se ritiene infondata la contestazione, può proporre ricorso al Prefetto (tramite l'organo accertatore) o al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione, rispettivamente entro 60 e 30 giorni dalla notifica.
Se il Prefetto rigetta il ricorso ritenendo fondato l'accertamento, verrà ingiunto il pagamento del doppio della sanzione pecuniaria.
Sempre entro 30 giorni dalla notifica è opponibile, dinanzi allo stesso Giudice di Pace, l'ordinanza prefettizia di sospensione della patente. Se la decisione del ricorso è favorevole ed interviene dopo la fine del periodo di sospensione, consente la cancellazione dell'annotazione.

Se la patente è stata ritirata per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti rimane sospesa, a tempo indeterminato, fino a che il trasgressore non presenta il certificato della Commissione Medica Provinciale che lo dichiara idoneo alla guida.
Passiamo alla grande riforma che dovrebbe prevenire incidenti e rendere rispettosi motociclisti e automobilisti  dei doveri giuridici nascenti dalle prescrizioni del codice della strada

Il decreto del Governo che modifica ed integra alcune norme sulla circolazione, è stato approvato definitivamente dal Parlamento e convertito in legge con modifiche il 31 luglio scorso.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2003 è stato pubblicato il testo del decreto convertito con modifiche nella legge 214 del 1 agosto 2003. Il nuovo decreto è in vigore dal 13 agosto 2003.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2003, nel frattempo, sono stati pubblicati due decreti del ministro per le Infrastrutture e i trasporti che dettano le regole per lo svolgimento dei corsi finalizzati al recupero dei punti persi a causa di infrazioni commesse nella guida di autoveicoli.
 

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FUNZIONAMENTO   DELL’ISTITUTO   DELLA   PATENTE  A  PUNTI

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Questo nuovo istituto, che ha carattere cautelare per una maggiore sicurezza stradale, integra il sistema delle sanzioni pecuniarie ed accessorie attualmente in vigore.
A ciascun titolare di patente di guida rilasciata in Italia è riconosciuto un numero iniziale di punti pari a 20.

Se il conducente non commette infrazioni in un biennio, questo punteggio è incrementato di due punti, con un massimo di 30 punti. A fronte di violazioni che comportano perdita di punteggio, invece, il conducente subisce le decurtazioni previste.

La perdita totale del punteggio, a seguito del cumulo di più violazioni realizzate nel tempo, determina l’obbligo di revisione della patente, cioè la ripetizione dell’esame teorico e della prova pratica.
Tale decurtazione riguarda solo le patenti rilasciate in Italia, nonché quelle assimilabili, appartenenti ai cittadini dell’unione europea, che abbiano stabilito la propria residenza in Italia e abbiano ottenuto il riconoscimento dell’originario documento di guida.

La decurtazione dei punti può avvenire solo per quelle violazioni commesse alla guida di veicoli per i quali è prescritta la titolarità di patente. A titolo esemplificativo, il passaggio con il semaforo rosso determina la perdita di 6 punti se realizzato alla guida di una autovettura o di un motociclo o di un autobus, mentre non determina la perdita di alcun punto se realizzato con una bicicletta o con un ciclomotore, sia pure condotti da persona titolare di patente di guida.

Nel caso siano accertate in una medesima circostanza più violazioni della stessa norma ovvero la violazione in rapida successione di norme diverse, è possibile cumulare le decurtazioni fino a totalizzare, al massimo, 15 punti. Questa limitazione tuttavia, non si applica quando una delle violazioni commesse comporta l’applicazione della sospensione immediata o della revoca della patente di guida

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RADOPPIO  PER  I  NEO  PATENTATI

La violazione comporta la decurtazione di punteggio in misura doppia rispetto a quella prevista nella tabella allegata dall’art. 126-bis CdS, quando è commessa da neopatentati, cioè se commessa entro i primi tre anni dal rilascio della patente. Questa disposizione riguarda solo le patenti di guida rilasciate dopo il 1 ottobre ’03 a condizione che titolare non si a gia in possesso di patente di categoria B o superiore prima di tale data.
Il raddoppio si applica al punteggio previsto dalla tabella allegata  all’126-bis Cds per ciascuna violazione, fermo restando in ogni caso, il limite complessivo della decurtazione fissato in 15 punti.
Per il codice della strada la sottrazione dei punti è richiesta anche quando non sia possibile identificare il conducente del veicolo. In questi casi il verbale di contestazione verrà notificato al proprietario del veicolo in qualità di obbligato in solido ai sensi della 196 CdS, con l’invito a far conoscere, entro 30 giorni dalla notificazione, l’identità del conducente, al quale il verbale di notificazione sarà successivamente notificato
 
 

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COMUNICAZIONE   DELLE   VIOLAZIONI   ALL’ANAGRAFE   NAZIONALE   DEGLI   ABILITATI

Secondo quanto disposto  dal comma 2 del art.126 CdS, l’organo da cui dipende l’agente accertatore, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, deve dare notizia dell’accertamento delle violazione che comportano perdita di punteggio, all’anagrafe nazionale nazionale degli abilitati alla guida.

La comunicazione può essere effettuata solo se il verbale di contestazione sia stato definito e cioè quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, ovvero siano prescritti i termini per la proposizione dei medesimi.

Pertanto, trascorsi 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale in assenza di comunicazione dell’avvenuto pagamento in misura ridotta o della presentazione del ricorso al prefetto o di quello al giudice di pace, l’ufficio competente entro trenta giorni, provvederà a trasmettere la decurtazione del punteggio all’archivio nazionale degli abilitati alla guida.
 
 
 
 

RECUPERO   DEI   PUNTI   SOTTRATTI

Secondo il comma 5 dell’ art. 126-bis, nell’ipotesi di perdita parziale del punteggio, la successiva mancanza, per un periodo di due anni consecutivi, a decorrere dall’ultima infrazione, di violazione che comportano decurtazione, determina  l’attribuzione del punteggio iniziale di 20 punti.   Elemento essenziale per l’attribuzione dei punti di credito e per il recupero del punteggio iniziale è l’assenza di infrazioni.   I punti già attribuiti possono essere di nuovo  sottratti qualora, successivamente all’attribuzione, venga comunicata una violazione accertata nello stesso biennio.
In caso di decurtazione di punti ed a condizione a condizione che il punteggio disponibile non sia completamente esaurito, il comma 4 dell’art. 126-bis CdS ha previsto che la frequenza di appositi corsi di aggiornamento organizzati dalle autoscuole e dai soggetti pubblici e privati autorizzati dal Ministero delle infrastrutture  e dei Trasporti, consenta all’interessato di recuperare 6 punti, elevato a 9 per i titolari di patenti professionali che frequentano specifici corsi di aggiornamento.

Per i titolari di patente della sottocategoria A1 e delle categorie A, B, B+E; i corsi che consentono di recuperare punti hanno durata di dodici ore e devono essere svolti in un arco temporale complessivamente non superiore a due settimane consecutive; ogni lezione non può avere durata superiore a due ore giornaliere.

Il programma del corso di recupero comprende:

- Segnaletica stradale
- Norme di comportamento sulla strada
- Cause degli incidenti stradali
- Stato psichico fisico dei conducenti, con riguardo all’abuso di alcool e droghe
- Nozioni di responsabilità civile e penale, omissione di soccorso
- Disposizioni sanzionatorie
- Elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza
Al termine del corso viene rilasciato dall’autoscuola o dal soggetto che ha tenuto il corso , un attestato in duplice copia.
Una copia viene consegnata al praticante, l’altra all’ufficio provinciale del dipartimento dei trasporti terresti per l’aggiornamento dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida entro tre giorni dalla fine del corso.

Il reintegro decorre dalla data di rilascio dell’attestazione di frequenza.
 

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SOSPENSIONE  DELLA  PATENTE  A  SEGUITO  DELL’OBBLIGO  DI REVISIONE

Al conducente che abbia esaurito tutto il punteggio disponibile, il D.T.T.S.I.S notifica nei modi previsti dall’ art. 201 CdS comma 3 il provvedimento di revisione della patente.
Qualora l’interessato non si sottoponga agli accertamenti dell’idoneità tecnica prescritti dall’art. 128 CdS entro 30 giorni successivi alla data di notifica, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato.
 
 

NUMERI UTILI:
- Prefettura di Milano uff. Patenti 02/77584610
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti C.E.D 06/41585803

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Luca S.



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L'angolo del Pompone

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